Autonoleggio | La nostra esperienza.

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Quando la vacanza inizia dal noleggio auto e finisce in tribunale. Attenzione alle fregature!

Venire accusati di aver versato all’interno del serbatoio gasolio additivo AdBlue! Quando è stato fatto un solo rifornimento al veicolo presso un distributore dove è assolutamente impossibile contaminare i diversi carburanti/prodotti. C’è poi la dichiarazione dell’officina che interviene al soccorso stradale che appura la presenza di additivo AdBlue all’interno del serbatoio gasolio affermazione infondata e priva di documentazione.

Riportiamo la sentenza del giudice di pace di Aosta che condanna autonoleggio leader in europa alla restituzione della somma di 742,97€ indebitamente sottratta dal conto corrente dell’attore, oltre gli interessi e rivalutazione dal giorno della domanda fino all’effettivo soddisfo, o dell’eventuale diversa somma che l’Ill.mo Giudice di Pace accerterà in causa e riterrà di giustizia, comunque nei limiti della sua competenza per valore; condannarla, altresì, alla rifusione delle spese di lite”.

In via subordinata accertare e dichiarare che i danni subiti dalla società convenuta sono stati causati per esclusiva responsabilità dell’attore e per l’effetto porre in compensazioni gli importi a titolo di risarcimento del danno, da quantificarsi in giudizio, con quanto eventualmente dovuto all’attore.

Con vittoria delle spese secondo i parametri forensi oltre accessori di legge.

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contenuto della presente sentenza si atterrà al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

Con citazione notificata tramite pec il 25 maggio 2020 il signor ++++++++ ha convenuto in giudizio la Autonoleggi Avis, allegando che:

in data 17 ottobre 2019, presso l’ Aereoporto di +++++++, aveva ottenuto in locazione dalla Avis autovettura Fiat 500L sino al 25 ottobre successivo per un corrispettivo di € 238,02;

la Avis aveva peraltro prelevato la somma di € 346,84, superiore a quella convenuta;

contestualmente alla locazione aveva stipulato polizza assicurativa che l’avrebbe dovuto tenere indenne da qualsiasi danno, con condizioni in parte sconosciute stante la mancata consegna integrale delle stesse;

in data 22 ottobre 2019, a fronte di accensione di spia del motore, dopo avere contattato l’impresa locatrice, attendeva il soccorso stradale disposto dalla stessa, con successivo trasporto in +++++++, nei corso del quale subiva ulteriore prelievo di € 470,58 giammai autorizzato, seguito dalla consegna di differente autovettura in sostituzione di quella originariamente locata;

il giorno 25 ottobre 2019 era stato effettuato ulteriore prelievo di € 163,57 e, all’atto della riconsegna della vettura alla Avis avvenuta il 25 ottobre 2019, aveva appreso che i vari addebiti erano stati disposti in quanto la prima vettura risultava danneggiata da un’errata immissione nel serbatoio dell’additivo c.d. AdBlue, circostanza dallo stesso prontamente contestata;

di avere ricevuto in seguito fattura di € 934.57, di importo comunque inferiore a quanto complessivamente prelevatogli, previa consegna di due fatture fiscali concernenti le due vetture utilizzate, riportanti sul retro le condizioni generali di contratto, dallo stesso asseritamente non conosciute al momento della conclusione del contratto;

di avere inutilmente richiesto, anche con invito alla stipulazione di negoziazione assistita, la restituzione di quanto indebitamente prelevato. Sulla scorta di quanto precede, nel prospettare l’appropriazione indebita della somma di € 742,97, effettuata attraverso la “conoscenza” della sua carta di credito, dopo avere ribadito la contestazione dei danni asseritamente lamentati dalla Avis ed eccepito l’inefficacia delle condizioni generali di contratto in quanto ignorate al momento della conclusione dello stesso, ha prodotto copiosa documentazione, articolando mezzi di prova orale e concludendo nei termini in epigrafe riportati.

La convenuta si è costituita in occasione della prima udienza di trattazione, negando di avere imposto all’attore polizza assicurativa, richiamando le condizioni generali allegate al contratto di locazione e riconducendo la necessità di sostituire la vettura ad imperizia dello stesso attore nell’effettuare rifornimento di carburante;

la convenuta ha altresì richiamato le condizioni generali di contratto \ riportate sul retro della lettera di noleggio, ritualmente approvate, nel ;merito sostenendo di avere operato in conformità a tali condizioni, fatte ‘proprie dalla totalità delle imprese di autonoleggi, determinandosi a prelevare le somme censurate dall’attore solamente al momento della chiusura della locazione, così essendosi limitata a ricevere indennizzo parziale del pregiudizio conseguente all’errato rifornimento operato dall’attore;

ha pertanto concluso per la reiezione delle domande attoree.

Concessi i termini per le memorie ex art. 320 4° c. cod. proc. civ., con ordinanza riservata in data 12 ottobre 2020, è stata formulata ipotesi di definizione transattiva, in seguito condivisa da parte attrice ma non dalla convenuta;

con successiva ordinanza in data 30 novembre 2020 sono stati ammessi alcuni dei mezzi di prova orale dedotti dalle parti con delega al Giudice di Pace di +++++++

esaurite le prove delegate, all’udienza del 3 maggio 2021 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con autorizzazione al deposito di sintetiche note conclusive in previsione dell’udienza del 7 giugno 2021, in occasione della quale la causa è stata trattenuta a decisione.

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Occorre in primo luogo emendare l’inciso riportato nell’ordinanza del 12 ottobre 2020 laddove, verificato il valore della causa in € 742,97, si prospettava la decisione secondo equità ex art. 113 2° c. cod. proc. civ., senza considerare l’inapplicabilità di tale ultima norma stante la pacifica conclusione del contratto di locazione secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ.;

ne discende che la presente sentenza deve essere pronunciata secondo diritto.

l – L’istanza di parte convenuta di revoca dell’ordinanza in data 30 novembre 2020 laddove, ad eccezione del capo a), non erano stati ammessi i residui, così come dedotti nella memoria 18 settembre 2020.

La Avis, richiamando l’istanza in data 23 dicembre 2020, lamenta la mancata ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi dedotti nella memoria 18 settembre 2020:

vero che sul bocchettone di rifornimento del carburante, nel serbatoio carburante, nella pompa carburante e negli iniettori del veicolo Fiat 500L tg ++++++ erano presenti tracce di AdBlue costituiti da composti cristallizzati”;

vero che le uniche anomalie riscontrate sul veicolo Fiat 500L tg ++++++ erano date dalla presenza di adblue nel serbatoio carburante”; i suddetti capi non erano stati ammessi in quanto non circostanziati nel tempo e la convenuta si lamenta che analogo criterio di valutazione non sia stato adottato per i mezzi di prova orale dedotti dall’attrice, per converso integralmente ammessi.

La tesi della Avis non merita condivisione.

I capitoli di prova di parte attrice, così come definitivamente dedotti nella memoria in data 21 agosto 2020, ruotano attorno al mal funzionamento della vettura locata, pacificamente verificatosi il 22 ottobre 2019, come da fotografia prodotta sub. 3 da parte attrice;

ne discende che tali capitoli contenevano puntuale riferimento a quanto avvenuto il giorno in cui la vettura aveva dovuto essere sostituita.

I capitoli della convenuta, invece, non riportavano alcuna migliore specificazione circa la data in cui quanto capitolato sarebbe stato accertato dal testimone, elemento ad avviso di questo Giudice dirimente, soprattutto in considerazione del fatto che la lettera prodotta da parte convenuta sub. 3 (riportante la data del 23 ottobre 2019) non risulta sottoscritta dal meccanico che avrebbe verificato la presenza nel serbatoio di errato carburante.

Non senza soggiungere che la convenuta, a fronte della pretesa inadempienza dell’attore, ben avrebbe potuto (e dovuto) promuovere specifica iniziativa giudiziale per accertare – nel rituale contraddittorio delle parti – la causa delle anomalie riscontrate.

L’ordinanza censurata da parte convenuta deve pertanto essere integralmente confermata.

li – ll merito della causa – le risultanze processuali

Parte attrice lamenta l’indebito prelievo della complessiva somma di € 742,97, pari alla differenza tra quanto dovuto per il servizio di locazione e quanto complessivamente ritenuto dalla Avis (980,99 – 238,02);

parte convenuta non ha contestato detto complessivo prelievo ma lo ha giustificato imputandolo a parte dei danni conseguenti al preteso erroneo rifornimento, asseritamente effettuato dall’attore.

\iSu tali presupposti si dovrà convenire che era onere della convenuta provare in primo luogo l’imputabilità all’attore dell’errato rifornimento, in secondo luogo comprovando il danno che aveva giustificato l’addebito dell’ulteriore somma di € 742,97.

Ritiene questo Giudice che l’onere probatorio in commento non sia stato assolto, anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte che – nel loro complesso – hanno escluso che l’attore avesse inserito nel serbatoio del carburante l’additivo, come per converso sostenuto (ma non provato) dalla convenuta.

Ulteriore elemento di perplessità discende dalla pacifica stipulazione, all’atto della locazione, di garanzia assicurativa, espressamente ricondotta dalla convenuta all’obiettivo di ridurre la responsabilità in caso di danni al veicolo (cfr. comparsa di costituzione pag. 3), a suo dire non operante in ragione di quanto convenuto nell’art. 5 delle condizioni generali di contratto;

così stando le cose, sarebbe stato ulteriore onere della convenuta produrre in giudizio i termini di tale garanzia assicurativa, evidenziata nel modulo prodotto sub. 5, in modo da consentire a questo Giudice di valutare i termini e l’ampiezza della polizza, potenzialmente idonea ad eliminare – o quantomeno ridurre – la responsabilità dell’attore.

Sulla scorta di quanto precede deve trovare accoglimento la domanda di parte attrice, con regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.

PQM

li Giudice di Pace di Aosta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza e domanda, così dispone: dichiara tenuta e condanna la Autonoleggi Avis, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte attrice la somma di € 742,97, oltre interessi ex art. 1284 4° c. cod. civ. dal 25 maggio 2020 al saldo.

Visto l’art. 91 cod. proc. civ., dichiara tenuta e condanna la Autonoleggi Avis, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all’attore le spese di lite che, in mancanza di nota, è liquidata in conformità al D.M. 55/14 per causa di valore ricompreso sino ad € 1.100,00, in complessivi € 508,00 di cui € 43,00 per anticipazioni ed € 465,00 per onorari (fase studio: 65,00; fase introduttiva: 65,00; fase istruttoria e di trattazione comprensiva delle prove delegate: 200,00; fase decisionale: 135,00), oltre 15 % rimborso forfettario, cpa ed iva se non detraibile da parte attrice.

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